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Attualità

PIÙ INFORMAZIONE E TRASPARENZA

ARTURO BORTOLUZZI - 02/06/2017

freedomIn un articolo pubblicato su questo giornale poche settimane fa sul Freedom Information Act, scrivevo che sarebbero state diffuse negli enti pubblici delle specificazioni della normativa assunta da parte del Ministero alla funzione pubblica. Queste sono state prese e cerco di fare una breve rassegna delle novità.

Il diritto di chiunque di avere accesso ai dati e ai documenti detenuti dalla Pa, introdotto dal Dlgs 97/2017, senza alcuna necessità di motivazione, costituisce una novità assolutamente dirompente che dovrà promuovere un completo cambio di mentalità in tutta le pubbliche istituzioni che sino ad ora si sono dimostrate incapaci di coltivare un rapporto costruttivo con la società civile.

Non parlo solo di una singola pubblica istituzione. Dico, invece, che, in generale, la pubblica amministrazione è completamente impermeabile alle gocce d’acqua essudate dal Terzo settore (per non dire infastidita). Facendo capire le proporzioni di ciò che tratto riguardo l’associazione Amici della Terra Varese, che pro tempore rappresento legalmente, affermo che non più del 55 % delle lettere da noi inviate ha un riscontro puntuale. Molte volte l’abbiamo dopo esserci rivolti al difensore civico regionale (sempre molto attento).

In molti casi si ha una risposta dopo 6 mesi dalla spedizione della nostra istanza, quando ormai il procedimento che ci interessa è concluso e il nostro consiliare è privo, allora di significato. Segnaliamo comunque che non abbiamo avuto fino ad ora tutele quando ci siamo rivolti allo Stato verso il quale non può scagliarsi il Difensore Civico a nostra tutela.

La possibilità del rigetto delle istanze di accesso da parte della Pa è espressamente indicato nell’articolo 5-bis del Dlgs33/2013 (come novellato dal Dlgs 97/2016). Si tratta di ipotesi tassativamente previste dalla legge (ad esempio, in cui vi è necessità di difendere la salute pubblica o, di difendere la nazione…), a cui non possono esserne aggiunte altre da parte della Pa, neppure in via regolamentare. La normativa, permette, tuttavia, la possibilità del differimento della risposta oltre i termini dei 30 giorni, ma solo qualora siano soddisfatte le seguenti due condizioni cumulativamente: a) l’accesso possa comportare un pregiudizio concreto a uno degli interessi pubblici tutelati; b) qualora il pregiudizio abbia carattere transitorio.

Oltre alle citate ipotesi l’istituto del differimento non può essere esercitato. Il principio normativo obbliga la Pa a rispondere sempre in modo completo; una risposta parziale che non indichi le ragioni dell’omessa trasmissione di una parte dei dati o documenti richiesti, equivale a un diniego parzialmente illegittimo.

È stabilito come avevo scritto non solo l’obbligo della Pa di rispondere, ma anche quello di assistere l’istante fino al soddisfacimento delle sue richieste. Ciascuna amministrazione è, dunque, invitata a individuare le unità di personale, adeguatamente formate, che assicurino le funzioni di “centro di competenza” o “help desk”, al fine di assistere gli uffici della medesima amministrazione nella trattazione delle singole istanze (v. anche A.N.A.C. del.n. 1309/2016).

Oltre a fornire indicazioni di carattere generale o assistenza in merito a specifiche istanze, il personale dell’help desk dovrebbe assicurare: la capillare diffusione interna delle informazioni riguardanti gli strumenti (procedurali, organizzativi o di altro tipo) impiegati dall’amministrazione per dare attuazione alla normativa sull’accesso; la disseminazione di buone pratiche e di indicazioni operative provenienti dalle autorità centrali che monitorano e orientano l’attuazione del d.lgs. n. 97/2016 (Dipartimento della funzione pubblica e A.N.A.C.).

Ho scritto al sindaco del comune di Varese chiedendogli in qual modo intenda operativamente rispondere alle istanze di cui alla normativa che stiamo trattando. Gli ho chiesto quindi che noi si venga tempestivamente convocati presso di lui, e che vengano da lui dati espliciti ordini all’Ufficio protocollo perché ci sia un’archiviazione delle lettere inviate dalle Associazioni del Terzo settore e un loro tassativo inoltro alle persone cui le associazioni si rivolgono.

Gli ho chiesto anche che cortesemente venga predisposto un elenco di tutte le nostre lettere inviate in Comune di Varese tramite la posta elettronica certificata. Ho fatto notare che tutto ciò lo abbiamo già fatto presente per iscritto al segretario generale in più occasioni ma senza trovare soddisfazione alle nostre ragioni.

Al fine di evitare possibili elusioni ai principi di accesso alle informazioni richieste, l’eventuale destinatario che dovesse ritenersi non competente, in quanto non in possesso dei dati richiesti, dovrebbe darne tempestiva comunicazione al richiedente e, ove possibile, indicare l’ufficio competente.

In caso di istanze inviate al responsabile anticorruzione, la normativa prevede che lo stesso possa ricevere soltanto le istanze di accesso civico semplice, ossia riguardanti «dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria», mentre in presenza di un’ istanza di accesso generalizzato, il responsabile anticorruzione provvede in ogni caso al tempestivo inoltro all’ufficio competente a decidere sull’istanza.

Particolarmente significativo è l’apparato sanzionatorio previsto per i responsabili che non rispettino i termini per l’emissione del provvedimento espresso (trenta giorni con possibile differimento di dieci giorni in presenza della comunicazione a un controinteressato), costituendo la citata inosservanza del termine «elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione» ed è comunque valutata «ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili» (articolo 46 del Dlgs 33/2013).

In merito alla responsabilità dirigenziale, si ricorda come le disposizioni di cui all’articolo 5 del contratto collettivo 22 febbraio 2010, del personale dirigente del Comparto regioni e Autonomie locali, prevedono che «Il dirigente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa nonché quelli di leale collaborazione, di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui» e, in presenza di ripetute violazioni, si potrebbe configurare anche come giusta causa di un suo licenziamento (ex multis Cassazione, Sezione Lavoro, 22 novembre 2016 n. 23744).

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