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Società

UN PARCHEGGIO, LA PARTECIPAZIONE

ARTURO BORTOLUZZI - 09/01/2015

partecipazioneAppare opportuno soffermarsi, seppur brevemente, sui cambiamenti che, negli ultimi anni, stanno coinvolgendo il nostro ordinamento giuridico. Questi incidono, in maniera significativa, sul modo di “amministrare” e di curare gli interessi pubblici. Il riferimento è, innanzitutto, al principio di sussidiarietà, che nella sua dimensione orizzontale, va a ridisegnare i rapporti tra poteri pubblici e privati cittadini, singoli o associati, valorizzando fortemente la loro partecipazione alla gestione della cosa pubblica, nell’intento di realizzare una maggiore efficienza nell’erogazione di servizi e nell’assolvimento di funzioni, tradizionalmente, spettanti alla pubblica amministrazione.

Così a proposito del parcheggio che il Comune di Varese intende realizzare in via Sempione, l’associazione Amici della terra Varese ha scritto all’assessore ai lavori pubblici, per sapere se si intendessero fare riunioni a proposito dello stesso e (nel caso di una risposta positiva) se ci fosse la disponibilità da parte del Comune di far partecipare alle stesse rappresentanti dell’Associazione. Il Comune di Varese è pronto a raccogliere le novità legislative e giurisprudenziali di cui abbiamo detto sopra dando al terzo settore gli spazi che gli sarebbero dovuti e facendo discutere la città non solo sulle opportunità viabilistiche ma anche sulla necessità di un disegno urbanisticamente alto di una porzione significativa della città?

L’associazione Amici della Terra Varese teme che una tale apertura del Comune proprio non ci sarà. Questa nostra istanza, lo ripetiamo, è stata avanzata sulla base della vigente Costituzione nonché del pure vigente Testo unico sui diritti ambientali. La nostra intenzione è quella di rifarci anche, oltre che alle citate novità legislative, anche alle novità giurisprudenziali e alla normativa della Comunità Europea. Introdotte ufficialmente queste istanze nel testo della Costituzione italiana con legge costituzionale n. 3 del 2001, esse attribuiscono al privato una valenza e una potenzialità considerevoli nel perseguimento di finalità pubbliche, determinando una sorta di integrazione funzionale con le strutture pubbliche e imprimendo una forte accelerazione a quel processo di rinnovamento, iniziato negli anni Novanta e volto a ridimensionare le distanze tra cittadini e istituzioni per consentire la loro immedesimazione nella funzione amministrativa. Nel ruolo di “complici”, dunque, e non più di soli “destinatari” dell’azione amministrativa, essi esprimono le esigenze avvertite dalla collettività in un dato momento storico-politico, offrendo elementi utili per la predisposizione di interventi adeguati e proporzionati all’entità degli interessi della collettività.

Questo lo scenario che fa da sfondo all’emersione e all’affermazione delle associazioni ambientalistiche, formazioni sociali sorte su base volontaristica a difesa dell’ambiente, del territorio, della salute e del benessere dei cittadini, che a poco a poco hanno conquistato – e ancora adesso lottano per mantenerlo – il loro grado di governance ambientale, creando il tanto auspicato e indispensabile collegamento tra cittadini, territorio ed istituzioni.

A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, sembra amplificarsi l’interesse per queste associazioni, continuando a dibattersi dei poteri a esse spettanti in sede processuale, dei limiti delle loro azioni giudiziarie; assumendo il ruolo di vere co-protagoniste dell’«agere» della pubblica amministrazione (la riforma esalta, in generale, il ruolo delle formazioni sociali e delle organizzazioni che nascono spontaneamente a salvaguardia di interessi della società) ed è doveroso garantire ogni strumento utile per le funzioni da espletare. In questo senso, escludere la possibilità di invocare tutela giurisdizionale rischierebbe di mortificare l’impegno profuso dalle associazioni ambientaliste nell’attuazione di politiche ambientali e di svilire il ruolo faticosamente conquistato. L’interesse dell’Associazione al caso specifico, oltre a non dover essere esplicitato, è da ritenersi in re ipsa.

Contiamo di poter avere (anche nei termini di legge) una cortese risposta da parte dell’assessore.

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